Laurea alla memoria

Una legge in nome di Leonardo Lorini

Lo scorso 17 ottobre 2024, presso l’Università di Padova, è stata conferita a Leonardo Lorini la Laurea alla memoria in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani. Come ribadito dalla Commissione durante la cerimonia di proclamazione, Leonardo aveva completato il suo curriculum di studi. Gli mancava solamente di discutere la tesi, ragione per cui, secondo il regolamento dell’Ateneo, aveva maturato il pieno diritto al titolo che gli è stato conferito. Nessun regalo, quindi.

Tuttavia, il percoso per l’ottenimento del riconoscimento non è stato affatto semplice e di fronte a un regolamento restrittivo ma chiaro nelle sue condizioni ci siamo chiesti, considerando la natura delle difficoltà incontrate, se non sarebbe stato possibile rendere meno gravosi gli oneri burocratici connessi alla richiesta. È stato infatti necessario intraprendere una serie di azioni che hanno richiesto l’aiuto dei compagni di corso e l’accesso alle informazioni sul percorso accademico da parte della famiglia. In particolare, l’interpretazione delle modifiche apportate al curriculum originario, necessaria a determinare l’irrilevanza ai fini del riconoscimento di alcuni esami che risultavano non superati, è stata resa possibile solo grazie alla collaborazione di chi aveva conoscenza diretta e approfondita della struttura degli insegnamenti, un’abilità che non è normalmente alla portata di una famiglia.

In definitiva, pur inseguendo la soddisfazione di un diritto al quale avevamo titolo, ci siamo ritrovati a considerare quasi un privilegio l’averlo ottenuto e ci siamo quindi interrogati sulle concrete possibilità che esso possa essere riconosciuto con pari opportunità a tutti gli aventi diritto.

Ricercando tra le analoghe esperienze in giro per l’Italia, abbiamo inoltre scoperto quante siano, nella gestione di queste situazioni, le differenze tra i singoli atenei, che presentano regolamenti anche molto diversi tra loro, con trattamenti più o meno “generosi” a seconda delle tradizioni e degli approcci, senza che ciò sia motivato da alcuna ragione pratica se non l’assenza di una normativa che renda uniforme la procedura per il conferimento della Laurea alla memoria, eliminando di fatto l’arbitrarietà delle autorità accademiche dei diversi atenei nel processo di valutazione.

Abbiamo quindi deciso di attivarci affinché l’istituto della “Laurea alla memoria” possa venire riconosciuto come diritto definito per legge, con requisiti chiari e certi, uguali per tutti, provvedendo a depositare presso la Cancelleria della Cassazione in Roma una Proposta di Legge in questo senso il cui testo è riportato nel box qui sotto.

Affinché la proposta possa venir calendarizzata per seguire il suo iter legistativo in Camera e Senato occorre che essa sia sostenuta da 50.000 firme che abbiamo sei mesi di tempo per raccogliere. Il termine scade il 30 Aprile 2025; contiamo di farcela anche con il tuo aiuto.

Ti andrebbe di sostenerci? FIRMA E DIFFONDI LA PROPOSTA DI LEGGE.
Grazie!


Per ogni informazione scrivi al comitato promotore a laureaallamemoria@lucianolorini.it.


Legge Lorini-Papa
Concessione della Laurea alla memoria
come Atto di Umanità e Riconoscimento

Articolo 1: Finalità
  1. La presente legge ha lo scopo di disciplinare la concessione della Laurea alla memoria a studenti universitari deceduti prima di completare il loro percorso di studi, in riconoscimento del loro impegno accademico e in onore della loro memoria.
  2. La Laurea alla memoria rappresenta un atto di riconoscimento simbolico e morale volto a supportare e confortare i familiari del defunto.
Articolo 2: Requisiti
  1. Possono beneficiare della Laurea alla memoria gli studenti iscritti presso università italiane che, al momento del decesso, abbiano completato almeno il 50% dei crediti formativi previsti dal piano di studi del corso di laurea.
  2. Il consiglio di dipartimento può valutare eventuali deroghe in casi eccezionali, tenendo conto di circostanze particolari come malattie o altre condizioni che abbiano impedito il regolare completamento degli studi.
Articolo 3: Soggetti legittimati alla richiesta
  1. La richiesta di Laurea alla memoria deve essere presentata dai familiari stretti del defunto, inclusi genitori, coniuge, figli o chi ne ha la tutela legale.
  2. I familiari possono delegare una terza persona a presentare la richiesta, mediante atto di delega formale che deve essere allegato alla domanda.
  3. In assenza di familiari stretti, la richiesta può essere presentata da altri parenti fino al terzo grado o da persone legate da comprovati vincoli affettivi al defunto.
Articolo 4: Procedura di richiesta
  1. La richiesta deve essere presentata in forma scritta al rettore dell’università presso cui il defunto era iscritto. La domanda deve includere:
    – Certificato di morte del defunto.
    – Certificato di iscrizione e piano di studi del defunto.
    – Documentazione attestante gli esami superati e i crediti acquisiti.
    – Eventuali attestazioni mediche o altri documenti rilevanti per casi particolari.
    – Atto di delega formale, se la richiesta è presentata da una persona delegata.
  2. La richiesta può essere accompagnata da una lettera motivazionale che illustri le ragioni personali e accademiche per le quali si ritiene opportuna la concessione della Laurea alla memoria.
Articolo 5: Valutazione della richiesta
  1. Il rettore, ricevuta la domanda, la trasmette al consiglio di dipartimento competente per una valutazione approfondita.
  2. Il consiglio di dipartimento valuta la richiesta entro 90 giorni dalla ricezione, esaminando tutta la documentazione fornita e, se necessario, richiedendo ulteriori informazioni o chiarimenti.
  3. Il consiglio delibera a maggioranza semplice sulla concessione della Laurea alla memoria, tenendo conto dei meriti accademici del defunto e delle motivazioni presentate.
  4. In caso di diniego della richiesta, il consiglio di dipartimento deve fornire una chiara e dettagliata spiegazione scritta, a firma del senato accademico.
Articolo 6: Concessione della Laurea alla memoria
  1. In caso di approvazione, l’università emette il diploma di Laurea alla memoria, specificando il carattere onorifico del riconoscimento.
  2. Il diploma viene consegnato ai familiari del defunto in una cerimonia ufficiale organizzata dall’università, che può includere un momento commemorativo in onore del defunto.
  3. La cerimonia può essere personalizzata su richiesta dei familiari, includendo interventi di amici, colleghi e professori che desiderano ricordare il defunto.
Articolo 7: Disposizioni finali
  1. Le università italiane sono tenute a integrare nei loro regolamenti interni le disposizioni relative alla Laurea alla memoria, in conformità con quanto stabilito dalla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto retroattivo di 12 mesi.
Articolo 8: Clausola di invarianza finanziaria
  1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. Eventuali spese straordinarie connesse all’organizzazione delle cerimonie ufficiali per la consegna della Laurea alla memoria sono a carico delle università, che possono ricorrere a sponsorizzazioni o fondi propri senza gravare sul bilancio pubblico.
Articolo 9: Contestazione della decisione di diniego
  1. In caso di diniego della richiesta di concessione della Laurea alla memoria, i familiari del defunto hanno il diritto di presentare un ricorso contro la decisione.
  2. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica del diniego e deve essere indirizzato al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio.
  3. Il ricorso deve includere:
    – Una copia della decisione di diniego ricevuta.
    – Le motivazioni per cui si ritiene la decisione ingiusta o non corretta.
    – Eventuali ulteriori documenti o prove a supporto della richiesta di concessione della Laurea alla memoria.
  4. Il TAR, ricevuto il ricorso, valuta la documentazione e le motivazioni presentate e decide in merito entro 90 giorni dalla ricezione del ricorso stesso.
  5. La decisione del TAR è definitiva e vincolante per l’università.
  6. In caso di accoglimento del ricorso, l’università è tenuta a emettere il diploma di Laurea alla memoria e a organizzare la cerimonia di consegna secondo quanto previsto dall’articolo 6.


L’immagine in evidenza è stata generata con l’aiuto dell’IA.
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